A metà dello scorso anno, tra i locatori privati in Croazia, uno dei temi più attuali è stata l’introduzione di una nuova imposta, di cui hanno scritto i media e di cui si è ampiamente discusso. Tutto questo si svolgeva nel contesto delle ipotesi sul contenuto della nuova Legge sul turismo, entrata in vigore il 1° gennaio 2024.
Tuttavia, quando la proposta di tale legge è stata pubblicata in consultazione pubblica, è diventato chiaro che essa, almeno per il momento, non introduceva alcun nuovo obbligo finanziario per i locatori. Sembra però che tali obblighi stiano comunque arrivando, ma da un’altra parte.
Infatti, nell’ultimo trimestre dell’anno sono entrate in vigore le modifiche alla Legge sulle imposte locali che, in una loro parte, riguardano anche i locatori privati.
Cosa è cambiato?
L’articolo 20 della Legge prescrive che le unità di autogoverno locale, ossia i comuni e le città, possano introdurre le seguenti imposte: imposta sui consumi, imposta sulle case per vacanza e imposta sull’utilizzo del suolo pubblico.
Ampliamento della definizione di casa per vacanza
Questo di per sé non è una novità, poiché l’imposta sulle case per vacanza esisteva già. Tuttavia, la differenza sta nell’ampliamento della definizione del termine casa per vacanza e quindi nell’ampliamento del gruppo di contribuenti che dovranno pagare questa imposta.
Finora, nel contesto di questa Legge, le case per vacanza erano considerate le seconde case, ossia gli immobili situati a un indirizzo diverso dalla residenza del proprietario e utilizzati per soggiorni occasionali.
Con le modifiche alla Legge, una casa per vacanza è ora definita come qualsiasi edificio, parte di edificio o appartamento utilizzato occasionalmente o stagionalmente, ossia non utilizzato per la residenza stabile.
Cosa significa questo per i locatori?
Sebbene vi siano diverse interpretazioni su cosa comprenda esattamente questa definizione, è evidente che la nuova imposta non eviterà i locatori, almeno non quelli che possiedono un’unità ricettiva turistica a un indirizzo diverso da quello in cui vivono.
L’Amministrazione fiscale interpreta che, rispetto alla situazione precedente, in realtà non vi siano cambiamenti, ossia che questa imposta esistesse già anche prima per le stesse categorie di contribuenti e che la sua introduzione sia ancora facoltativa e non obbligatoria. Tuttavia, nella pratica si può già vedere che molte unità di autogoverno locale hanno iniziato rapidamente a raccogliere i dati sulle metrature delle case per vacanza per poter applicare l’imposta, e anche i locatori privati devono fornire questi dati.
Come verrà calcolata la nuova imposta e a quanto può ammontare?
Chi determina l’importo dell’imposta?
L’importo dell’imposta sulle case per vacanza è determinato con decisione dell’organo rappresentativo dell’unità di autogoverno locale, cioè del consiglio comunale o cittadino.
Se una città o un comune desidera applicare questa imposta, la decisione sul suo ammontare deve essere adottata entro e non oltre il 15 dicembre dell’anno in corso ed entra in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo.
A quanto può ammontare l’imposta?
L’importo minimo dell’imposta è di 0,60 euro per m² di superficie netta utile, mentre il massimo può arrivare a 5,00 euro per m². A titolo di confronto, il precedente limite massimo era di 1,99 euro per m².
Esempio di calcolo
Ad esempio, se il consiglio comunale o cittadino decide che l’imposta ammonterà a 4,00 euro per m², il proprietario di una casa per vacanza con una superficie netta utile di 150 m² dovrà pagare 600,00 euro all’anno.
Si tratta di una spesa significativa rispetto agli obblighi precedenti dei locatori privati. Se prendiamo in considerazione che la tassa di soggiorno media è di circa 50,00 euro per posto letto e che l’imposta forfettaria sul reddito da locazione è di 30,00 euro per posto letto, per una casa per vacanza con capacità di 4 persone i contributi annuali complessivi fino ad ora ammontavano a circa 345 euro, includendo tassa di soggiorno, imposta forfettaria sul reddito e quota associativa all’ente turistico.
La nuova imposta può quindi rappresentare un importo quasi doppio rispetto ai precedenti oneri annuali complessivi.
Cosa succede se il locatore non presenta i dati sugli immobili ricettivi?
Secondo l’articolo 49 della Legge sulle imposte locali, i contribuenti sono tenuti a presentare entro il 31 marzo dell’anno in corso i dati relativi alle case per vacanza, compresi il luogo in cui si trovano gli immobili, la loro superficie utile e altri dati necessari.
Per la mancata presentazione della dichiarazione sono previste sanzioni pecuniarie. Per le persone giuridiche, le sanzioni vanno da 260,00 a 3.310,00 euro, mentre per le persone fisiche da 10,00 a 660,00 euro.
Come si comportano comuni e città?
Raccolta dei dati dai contribuenti
La maggior parte dei comuni e delle città ha già iniziato all’inizio dell’anno a inviare avvisi ai contribuenti sulla necessità di fornire i dati per determinare l’importo dell’imposta.
Cosa succede se i dati non vengono forniti?
Se non ricevono i dati richiesti, alcuni comuni e città determineranno autonomamente la metratura degli immobili ricettivi.
In ogni caso, il pagamento di questa imposta non potrà essere evitato, per cui si consiglia ai locatori di collaborare con il comune o la città e di fornire tutti i dati che verranno loro richiesti.
Quale documentazione può essere richiesta?
Alcune unità di autogoverno locale richiedono ai locatori di compilare moduli speciali nei quali indicano autonomamente la metratura dell’immobile, mentre la maggior parte richiede anche documentazione aggiuntiva, come planimetria dell’immobile, contratto di compravendita, estratto catastale, provvedimento di categorizzazione e altre prove simili.
Cosa fare adesso?
Se non avete ancora ricevuto per posta un avviso sulla raccolta dei dati da parte del comune o della città nel cui territorio si trova il vostro immobile ricettivo, vi consigliamo di informarvi autonomamente.
Potete farlo consultando i siti ufficiali del comune o della città, poiché alcuni di essi non inviano avvisi a tutti i contribuenti, ma pubblicano solo un avviso pubblico sui propri siti web. Potete inoltre richiedere informazioni anche per telefono o via e-mail.
Il termine per la consegna dei dati si avvicina, quindi non rischiate possibili sanzioni, ma verificate per tempo cosa è stato deciso a livello del comune o della città in cui si trova il vostro immobile.